Tutti i diritti riservati Associazione Falco
S T A T U T O
ASSOCIAZIONE “FALCO”
Art. 1
Denominazione
E’ costituita l’Associazione “F A L C O” Libera Associazione per la tutela Socio/Ambientale, con sede in Monteverde di Bojano (CB) presso la sala parrocchiale S. Emidio, alla via Don Albino Jovich, avente durata illimitata. La sede dell’associazione potrà essere mutata con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 2
Statuto
L’associazione è disciplinata dal presente statuto nonché dalle Leggi Statali e Regionali, ed in particolare, dal D.Lgs. n° 460/97 e dai principi generali dell’ordinamento giuridico. L’organizzazione e l’attività dell’associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente statuto, da un Regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo. Il presente statuto è modificabile con delibera dell’Assemblea da adottarsi alla presenza almeno dei due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 3
Scopi sociali
L’associazione e’ libera , NON HA SCOPO DI LUCRO. E’ formata da Cittadini impegnati in una azione comune:
di sostegno alle fasce sociali più deboli (bambini,madri,anziani,portatori di infermità) e di chiunque venga a trovarsi in condizioni di svantaggio: obiettivo la pari dignità;
di rispetto del lavoro in ogni sua forma (manuale,tecnica,intellettuale): gli sforzi devono tendere a stabilire adeguati posto, funzione e responsabilità del lavoro nella società;
di particolare riguardo all’acqua, alla terra e all’ordine naturale: lo sviluppo sostenibile è la possibilità per le attività di nascere e prosperare senza, però, intaccare l’essenza del complesso di beni materiali ed immateriali (ambiente) preesistente ad esse;
di dialogo costante con la Popolazione: l’Associazione non va soltanto verso la Popolazione, ma lavora insieme ad Essa per poter conoscere ed interpretare responsabilmente bisogni ed attese.
L’associazione, inoltre, nella sua attività interna ed esterna si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. L’attività svolta dagli associati in favore e per conto dell’Associazione nonché l’esercizio delle cariche associative sono a titolo gratuito. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative di quelle statutarie. La durata delle cariche e, comunque degli organi societari e’ di tre anni. Ogni carica agli organi dell’Associazione, eccettuata l’Assemblea dei Soci, e’ incompatibile anche con la sola candidatura a cariche elettive pubbliche, nonché con cariche in partiti politici.
Art. 4
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
Possono aderire all’Associazione tutti coloro che condividano gli scopi sociali e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione di detti scopi, nei limiti delle proprie possibilità. Le domande di ammissione, che devono contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell’associazione e che devono essere rivolte al Consiglio Direttivo, sono esaminate ed accolte dagli organi competenti, secondo le modalità contemplate dal presente statuto. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato. La qualifica di socio si perde per :
Decesso;
Dimissioni volontarie;
· Esclusione deliberata dagli organi competenti a causa di comportamenti in palese contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell’Associazione, oltre che per morosità. Contro il provvedimento di esclusione si può ricorrere all’Assemblea ed in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.
Art. 5
Diritti e obblighi dei soci
I diritti degli associati sono i seguenti :
partecipare alle assemblee;
eleggere i componenti degli organi associativi, se maggiorenni;
essere eletti alle cariche sociali se maggiorenni;
concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
essere informati e di accedere ai documenti e agli atti dell’associazione;
usufruire di tutti i servizi dell’associazione;
dare le dimissioni in qualunque momento.
Gli obblighi degli associati sono i seguenti :
osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, non retribuita neppure dal terzo beneficiario, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
versare regolarmente le quote associative;
astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell’Associazione.
Art. 6
Contributo associativo
Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo ne è rivalutabile. I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7
Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono :
L’Assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Collegio dei Revisori
Art. 8
Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci e’ composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea stessa. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera dello stesso Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione verbale, salvo diversa richiesta individuale, con indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l’elenco delle materie da trattare, a mezzo avviso affisso all’esterno della sede sociale almeno tre giorni prima della data stabilita per l’adunanza. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno 1/10 degli associati con domanda motivata e firmata ovvero due componenti del Consiglio Direttivo. In tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale perché nel comune di Bojano. All’assemblea compete :
L’approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
L’approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
La modifica dello statuto e dell’atto costitutivo;
L’approvazione del regolamento;
La determinazione della quota associativa o di altri eventuali contributi a carico dei soci;
Ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche nella ipotesi di estinzione dell’associazione;
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea in ambedue i casi delibera a maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto; è ammesso il rilascio di delega scritta perché ad altro associato. Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe per le assemblee. Non sono ammesse deleghe per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di gestione.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 membri, tra cui il Presidente, e’ l’organo esecutivo dell’ Associazione. Esso elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, i quali, unitamente al Segretario ed al Tesoriere, possono essere sfiduciati dallo stesso organo solamente per giusta causa o per giustificati motivi. Esso verrà integrato di due membri al raggiungimento del numero di 100 (cento) iscritti e non subira’ variazioni qualora il numero degli stessi dovesse diminuire. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni, possono essere rieletti; essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Alle riunioni possono essere invitasti esperti con voto consultivo. In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, sottoposta comunque alla ratifica dell’Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall' Assemblea a Maggioranza degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo redige ed approva il regolamento interno del sodalizio e nomina i propri Segretario e Tesoriere. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, quando quest’ultimo sia impedito. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente le riunioni degli organi collegiali sono presiedute dal più anziano iscritto, ovvero di età, dei presenti. Il Tesoriere gestisce la cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo nello svolgimento del loro mandato e cura la tenuta del libro degli associati. Il Segretario, inoltre, è responsabile della custodia e conservazione dei verbali e dei libri sociali e dei verbali degli organi previsti dal presente statuto. Il Tesoriere, invece, è responsabile della custodia e conservazione dei bilanci e della documentazione contabile dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, non meno di quattro volte l’anno, per deliberare sugli atti della vita associativa. Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio realizza gli obiettivi programmatici individuati dall’Assemblea. Al Consiglio Direttivo, inoltre, compete ogni determinazione in ordine all’organizzazione dell’Associazione, la costituzione di commissioni, lo svolgimento, su delega, dei compiti del Presidente, l’acquisizione di collaborazioni e consulenze, la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, l’ammissione, la sospensione e l’esclusione dei soci. In generale al Consigli sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Art. 10
Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione. E’eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Al Presidente compete l’amministrazione dell’Associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull’attività svolta. E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione. Può essere revocato con deliberazione dell’Assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole della maggioranza più uno dei soci.
Art. 11
Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori, e’ composto da 3 ( tre ) membri nominati dall’Assemblea e nomina i propri Presidente, che lo convoca e lo presiede, Vice Presidente e Segretario. Il Collegio dei Revisori e’ l’organo di controllo del sodalizio, al quale vanno preventivamente comunicate tutte le riunioni degli organi collegiali, alle quali i Revisori hanno facoltà di partecipare. Ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili, di sorvegliare, in generale, sulla gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio, di dare parere sui bilanci. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno due volte l’anno.
Art. 12
Il patrimonio e le risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da :
a) quote associative deliberate dall’Assemblea;
b) contributi dei privati
c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
i) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
j) ogni altro tipo di entrata.
k)
Art. 13
Erogazioni, donazioni e lasciti
Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati, delibera l’Assemblea, in armonia con le finalità dell’Associazione.
Art. 14
Bilanci
Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Lo stesso è predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all’Assemblea dei soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. L’eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce.
I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti l’Assemblea nella quale sarà approvato, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicato al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della data fissata per l’esame e l’approvazione da parte dell’Assemblea. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 15
Assicurazione
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, deve assicurarsi per i danni derivati agli associati o ai terzi in occasione delle attività dell’Associazione stessa (articolo 4 L. 266/91 e D.M. 14/02/92).
Art. 16
Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’associazione devolverà il proprio patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore come previsto dall’art. 5 comma 4 della L. 266/91. Lo scioglimento è deliberato a maggioranza dai 2/3 dei componenti dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 17
Controversie dei soci
In caso di esclusione e di qualsiasi controversia con l’Associazione, il socio potrà ricorrere all’Assemblea ed, in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.
Art. 18
Responsabilità patrimoniale
L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati, salve le disposizioni di legge e del codice civile in materia di associazioni non riconosciute e di responsabilità patrimoniale degli associati.
Art. 19
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
* Al presente Statuto, cosi’ integrato e modificato ed approvato dall’ Assemblea dei soci in data 29.04.2002, viene allegato l’ atto costitutivo dell’ intestata Associazione, già redatto in data 12.11.2001, quale parte integrale e sostanziale.
Si porta a conoscenza che il giorno 22 ottobre 2017, alle ore 17:00 si è svolta l'Assemblea Generale. (Verbale seduta)
I soci eletti nell'assemblea generale il 27/10/2017 si sono riuniti per assegnare le seguenti cariche sociali: (Verbale seduta)
Consiglio Direttivo |
||
Giovanni |
MARRO |
Presidente |
Alessio | PAPA | Vice Presidente |
Antonino |
DESIATA | Tesoriere |
Addolorata | ORANESE | Segretaria |
Biagio | PERRELLA | Consigliere |
Antonio | PERRELLA | Consigliere |
Regolo | RICCI | Consigliere |
Collegio dei revisori |
||
Pierpaolo | BERTONE | Presidente |
Antonio | COLALILLO | Vice Presidente |
Giovanni | PERRELLA | Segretario |
Le comunicazioni delle dimissioni dei consiglieri saranno comunicate alla prima assemblea generale.
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