CERTIFICATO MEDICO

(Agosto 2005)

 

Uno dei pochi contratti che si stipulano quasi a scatola chiusa è la scelta del medico di famiglia.

La maggior parte delle persone si ritrova il medico di fiducia (medico di medicina generale) perché lo avevano scelto i propri genitori, altri lo pescano dall’elenco disponibile presso la ASL d’appartenenza un po’ a caso ed un po’ basandosi sulle scarse informazioni avute da qualche conoscente. Con il tempo, in genere, medico e paziente imparano a conoscersi e rispettarsi reciprocamente e se tutto procede bene s’instaura il rapporto di fiducia. Solo se il rapporto medico-paziente si basa sulla fiducia reciproca, infatti, il paziente sarà curato nel modo migliore dal proprio medico che, supportato ed invogliato dalla fiducia del proprio paziente, potrà avvalersi di tutta la sua conoscenza e l’aggiornamento costante per far sì che le condizioni di salute dei suoi pazienti siano le migliori possibili. Purtroppo nel rapporto medico-paziente, quando si tratta di prescrivere analisi, ricoveri e farmaci possono incidere molto negativamente le normative del momento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Può capitare infatti che un paziente, a seguito di una visita specialistica, una notizia appresa dai mezzi di comunicazione o semplicemente su iniziativa personale, richieda al proprio medico delle prestazioni non concedibili gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale convinto, erroneamente, che sia un suo diritto averle, perché paga la mutua. In questi casi, se il rapporto di fiducia medico-paziente non è stabile, possono nascere delle profonde incomprensioni per cui si può avere la revoca da parte del paziente nei confronti del proprio medico o la ricusazione del paziente da parte del medico.

Con le normative stabilite dallo Stato e dalle Regioni ed i controlli attuali e quelli ancora più serrati previsti a breve scadenza, il medico di medicina generale si trova sempre più spesso a dover negare prestazioni che dal punto di vista strettamente medico sarebbero anche utili, ma dal SSN non sono fornite gratuitamente. Dopo una visita specialistica o alle dimissioni dall’ospedale, quasi mai è spiegato al paziente (come invece è previsto dalle normative attuali) che, la lista dei farmaci e prestazioni prescritte non sono tutte concedibili gratuitamente, la gratuità di alcuni farmaci,infatti, è subordinata a malattie previste nelle cosiddette note CUF. Pertanto, quando il paziente si reca dal proprio medico che gli deve negare delle prestazioni si sente un po’ preso in giro ed è tentato di rivolgersi ad un altro medico per ottenere ciò che ritiene essere un suo diritto. In questi casi, serve a poco cambiare medico perché tutti i medici convenzionati dovranno comportarsi allo stesso modo su tutto il territorio regionale, se non vogliono incorrere in reati che prevedono pene severe che coinvolgono anche il paziente.

Una prestazione che può mettere in crisi il rapporto medico-paziente, è la richiesta di certificati medici di varia natura.

Qualcuno a volte si reca dal proprio medico richiedendo un certificato semplice, una cosa da niente, un pezzo di carta da presentare a qualcuno per ottenere qualcosa. Il rilascio del certificato medico, invece, è un atto in cui il medico, per conoscenza che ha del paziente o in base ad accertamenti strumentali e clinici, attesta una o più malattie che possono mettere il paziente in condizione di trarre benefici in denaro, usufruire dei benefici di legge sul lavoro. A volte il certificato serve per conseguire abilitazioni alla guida, alla caccia alla pratica di attività sportive ed in questo caso il medico deve accertare la buona salute del paziente. In ogni caso il certificato deve fornire notizie veritiere sia a difesa del paziente richiedente ma anche per il rispetto della comunità che pagherebbe per benefici ottenuti illegalmente dal singolo che ingenuamente o perché si ritiene più furbo degli altri richiede prestazioni non dovute ed illegali.

Uno dei certificati più richiesti è quello di malattia che permette al richiedente di assentarsi dal posto di lavoro o di presentarsi a testimoniare in processi di vario tipo. Per alcuni, il certificato medico, è considerata una specie di giustifica all’assenteismo o alla poca voglia di compiere il proprio dovere e lo richiedono anche quando non sono malati. Non considerano, invece che chiedono scorrettamente al proprio medico di fiducia di partecipare ad una truffa svalutando, tra l’altro, una grossa conquista dei lavoratori. Un tempo, infatti, quando l’assenza dal posto di lavoro per malattia non era prevista, i lavoratori erano costretti dal loro datore di lavoro, anche se malati, a ritmi inumani per poter conservare il posto di lavoro. Oggigiorno, in caso di m malattia si ha diritto a curarsi tranquillamente a casa o in ospedale senza il pericolo di essere licenziati. Se non si è malati, però, non bisogna richiedere il certificato medico sia perché si infrangono le leggi ed il medico non può rilasciare un certificato fasullo, ma anche per non commettere una scorrettezza ai danni dei colleghi che quasi sempre avranno difficoltà a coprire gli assenti creando, di conseguenza, disagio per l’utenza.

Una delle cose che insegnano ai corsi di Medicina Legale universitari, è l’importanza del certificato medico per la comunità democratica ed invitano gli studenti in medicina alla corretta compilazione dello stesso che è regolato dagli articoli 479, 480 e 481 del Codice Penale. Proprio perché il rapporto medico-paziente si deve basare sulla fiducia e reciproca correttezza, l’uno non deve mettere in imbarazzo l’altro. Il paziente deve richiedere il certificato, quando pensa che il suo stato di salute non gli consente di recarsi al lavoro e non per assentarsi dal lavoro o da obblighi giuridici a spese della comunità. Il medico, d’altra parte, dovrà rilasciare il certificato secondo scienza e coscienza, valutando non solo i segni clinici evidenti ma, qualche volta, anche gli eventuali disagi psichici che non consentono al lavoratore di svolgere proficuamente la propria attività senza pericolo per sé e per gli altri.

Riferimenti giurisprudenziali:

“Affinché un documento proveniente da un medico possa qualificarsi certificato medico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 481 c.p., è necessario che il suo contenuto rappresenti in tutto o in parte una certificazione, cioè che attesti fatti di quali l’atto e destinato a provare la verità”.

(Cassazione penale, sez. V, 3 luglio 1979)

 “Commette reato di truffa il lavoratore che chiede al medico di fornirgli un certificato falso ed il sanitario che glielo rilascia, così realizzando - il lavoratore-  un profitto ingiusto in danno del datore di lavoro. Sussiste altresì il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 c.p.) con responsabilità concorrente del lavoratore e del sanitario”. (Pretura di Napoli 1 luglio 1980 Riv.Giur.Lav.IV, 538, 1982. Foro It. II,166,1982.)

“Il certificato con la quale il medico convenzionato con la ASL attesta la malattia dell’assistito ha natura di atto pubblico in quanto siffatta attestazione si riferisce ad una attività compiuta direttamente dal pubblico ufficiale. La falsità ideologica in esso contenuta integra dunque il reato di cui all’art. 479 c.p.” (Cassazione penale SE. V, 10 settembre 1995 Giur. It. II,394,1996)

“E’ configurabile il delitto di falsità ideologica in certificati, previsto dall’art. 481 c.p. Tanto a carico del medico che del lavoratore, nell’ipotesi in cui il primo , su richiesta del secondo, rilasci certificato di malattia retrodatato, contenente l’indicazione di una diagnosi e di una prognosi non veritiera”.(Pretura Spoleto16 gennaio1981, ForoIt.II,166,1982. Riv. Giur. Lav.IV, 538,1982)

“La ricetta del medico convenzionato con una ASL  ha duplice natura di certificato (per la parte ricognitiva) e di autorizzazione amministrativa, perché consente all’assistito di fruire del sevizio farmaceutico. Di conseguenza la falsità ideologica commessa dal medico convenzionato con una ASL in relazione alla ricetta integra il reato previsto dall’art. 480 c.p. Nella specie un medico aveva consegnato ad un odontotecnico ricettari timbrati e firmati in bianco, che l’odontotecnico riempiva nell’abusivo esercizio della professione di dentista. (Cassazione penale, Sez, Un, 7 giugno,1988, Riv. It. Medicina Legale 249,1990) .

Dott. Regolo RICCI